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Organizzare un concerto senza pagare la SIAE?

Organizzare un concerto senza pagare la SIAE?
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Se ospito nel mio locale una band che non suona brani tutelati dalla SIAE allora non la devo pagare? Quale procedura è necessario seguire?

Organizzare un concerto senza pagare la SIAE?

Come è noto, la SIAE è titolata ad amministrare e concedere l’uso solo del repertorio di coloro che sono iscritti o mandanti della SIAE o di ogni altra società di gestione collettiva con la quale la SIAE abbia un rapporto di reciproca rappresentanza. Cioè la SIAE agisce e opera solo in forza di un mandato esplicito.

Ne consegue che qualora in una pubblica esecuzione si utilizzasse solamente repertorio di opere di pubblico dominio (ovvero di autori deceduti da più di 70 anni) o di autori che non sono iscritti a nessuna società di gestione collettiva e gestiscono da soli i propri diritti d’autore, allora la SIAE non potrà incassare alcun compenso per l’utilizzazione svolta o da svolgersi.

Poiché, tuttavia, la SIAE svolge anche una funzione pubblica di controllo del mercato, a tutela e garanzia degli autori e degli editori, la compilazione del programma musicale, volto a conoscere le opere musicali effettivamente eseguite, rimane, nonostante opinioni o auspici contrari, obbligatorio.

Il gestore del locale dovrà quindi recarsi in ogni caso allo sportello SIAE competente per il suo territorio e richiedere il permesso per la pubblica esecuzione, fare compilare il programma musicale ai musicisti e restituirlo nei tempi concordati, ma di fatto, nulla dovrà a SIAE.

Allo sportello è frequente la richiesta di un deposito cauzionale, che verrà poi restituito verificata l’assenza di utilizzo di repertorio “SIAE”, oppure di una dichiarazione dei musicisti che attestano di non eseguire opere del repertorio della SIAE: la pratica viene quindi gestita, nella prassi, in vario modo. Meglio informarsi allo sportello.

Per i gestori di locali che hanno rapporti consuetudinari con SIAE questo non rappresenta di certo un problema, mentre è comprensibile che per chi è nuovo a queste pratiche tale adempimento possa essere considerato eccessiva burocrazia. Nell’auspicio che in tempi brevi vi sia un rapido passaggio verso licenze on-line, e fatta salvo il fondamentale ruolo di controllo sul territorio che la SIAE svolge, è sconsigliabile tuttavia non recarsi allo sportello SIAE per tali pratiche.

In primo luogo perché la mancata compilazione del programma musicale è ancora sanzionata (ammenda da euro 5 a euro 21), anche se la sanzione è raramente applicata (R.D. n. 1369 del 1942, art. 64)

In secondo luogo perché se poi durante l’esecuzione ai musicisti “scapperà” di suonare anche solo un brano del repertorio gestito dalla SIAE e quell’evento fosse oggetto di un accertamento, al titolare del permesso sarà addebitabile oltre al dovuto, la penale per mancato pagamento dei diritti d’autore.

2014 © Andrea Marco Ricci
Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica
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