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Quali i compensi per riproduzioni su WebRadio e WebTV?

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Conoscere i compensi per riproduzioni di opere tutelate dalla SIAE

Quali i compensi per riproduzioni su WebRadio e WebTV?

La domanda posta da un nostro utente è questa:

Alcuni dei miei brani tutelati dalla SIAE, vanno in onda tramite web radio e clip su web tv. Si dice che il pagamento della SIAE è forfettario e quindi non si riconosce il singolo esecutore a cui non arriva nessun compenso per il suo lavoro artistico, ma che il tutto va in un fondo che pare si spartiscono gli attuali “gestori” della SIAE stessa. Corrisponde a verità ed è realmente così? 

Anzitutto, facciamo chiarezza a priori: nulla c’entra quanto raccolto in diritti d’autore dalla SIAE con gli artisti. La SIAE e società analoghe, infatti, hanno mandato da autori (di testi e/o musiche) nonché da editori musicali a concedere licenze e raccogliere compensi in diritto d’autore, per le opere musicali di tali autori/editori. Gli artisti, invece, possono incassare diritti d’autore, solo se sono iscritti in SIAE o altra società in qualità di autori, in occasione dello sfruttamento delle proprie opere.

Venendo alla domanda, radio web e web tv debbono entrambe – necessariamente, se stabilite nel territorio italiano, oppure se il responsabile è italiano – munirsi di licenza multimediale SIAE. Così facendo dovranno anche consegnare periodicamente a SIAE un report analitico (cioè dettagliato con ogni passaggio radio o tv), compilato con report informatico, poi pagare i compensi in diritto d’autore e infine SIAE dovrà versare tali compensi agli aventi diritto, per ogni opera indicata.

Se invece la radio o tv web si appoggia un sito che non rientra nel territorio italiano o a un responsabile non italiano, resterà soggetta alla gestione del proprio Paese di competenza (es. se il sito ospitante è americano, seguirà le regole USA). Tuttavia molti sono i siti gestiti dall’estero che, in virtù della diffusione nel nostro territorio (es. YouTube, iTunes, ecc., con sedi negli USA o comunque fuori dall’Italia), hanno stretto accordi con la SIAE italiana e pertanto pagheranno il dovuto (sempre analiticamente, opera per opera) direttamente in diritti d’autore in Italia, poi ripartiti agli aventi diritto sempre tramite SIAE. Ricordiamo che per quanto invece concerne i diritti degli artisti e dei produttori, non gestiti dalla SIAE, l’emittente radio-tv dovrà comunque regolarizzare il dovuto con tali soggetti e loro società di gestione collettiva (es. SCF, Nuovo IMAIE, ecc.).

Quanto al fantomatico “fondo” gestito in maniera più o meno occulta da SIAE, nulla di fondato. Esiste da sempre, ma è cosa ben diversa, una ripartizione a “trascinamento”, detta “supplementare” o “indiretta”, dei proventi raccolti da SIAE per alcune tipologie di utilizzi (per es. i passaggi in radio o tv tradizionali a carattere locale o regionale, non web, che non coprono il territorio nazionale), le quali non sono analiticamente rendicontate. In tal caso, i compensi vengono calcolati con altri criteri, per es. vanno distribuiti in proporzione a quelli precedentemente raccolti in talune ripartizioni analitiche SIAE. Niente di strano, visto che non è sempre (economicamente) possibile gestire in analitico tutti i compensi e che criteri simili sono adottati da tutte le società di gestione collettiva del mondo.

Per consultare in maniera aggiornata i criteri di ripartizione SIAE, compresi quelli relativi al digitale (cosiddetta “Classe VI”) nei casi visti sopra, basta consultare questa pagina.

2013 © Andrea Michinelli
Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica
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