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Il diritto d’autore e la SIAE: a che servono?

Il diritto d’autore e la SIAE: a che servono?
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Si sente tanto parlare del diritto d’autore e della SIAE. Ma sapete esattamente a cosa servono e come funzionano?

Il diritto d’autore e la SIAE: a che servono?

La legge attribuisce al soggetto che crea un’opera musicale originale (cioè che non sia la mera copia di un’altra opera già esistente) e creativa (concetto vago, diciamo che rifletta la personalità dell’autore) dei diritti morali (relativi alla personalità dell’autore, quali ad esempio il diritto a rivendicare la paternità dell’opera) e dei diritti patrimoniali (cui più comunemente ci si riferisce quando si parla di diritto d’autore, quelli che portano “euro”).

Tale riconoscimento viene dato ad incentivo e premio dell’attività creativa svolta dall’autore, che va con la propria personalità e con la propria attività intellettuale ad arricchire il patrimonio artistico e culturale comune, indipendentemente dal valore artistico dell’opera creata e dallo sforzo creativo impiegato per la creazione della stessa. In tale senso il diritto d’autore tutela quindi sia l’autore come individuo che si esprime (dir. morali), che come lavoratore che ha diritto ad un compenso per il lavoro svolto (dir. patrimoniali).

Per ottenere tale tutela giuridica non è necessaria alcuna formalità: è sufficiente che l’opera sia stata “estrinsecata” nel mondo reale.

Il problema è quindi avere delle prove che attestino tale paternità: le prove temporali sono, tra queste, le più efficaci (pensate al deposito dei brani alla SIAE, sia da iscritti che da non iscritti, ma ve ne sono altre). Tali diritti sono detti “esclusivi”: significa che l’autore è l’unico soggetto autorizzato ad utilizzare la propria opera, ed “esclude” quindi gli altri dal farne uso.

In generale, senza espressa autorizzazione dell’autore nessuno può utilizzare la sua opera. Che succede quindi? Che l’autore, all’atto di concedere una utilizzazione della propria opera, negozia il compenso ad esso dovuto per tale “utilizzazione” direttamente con chi ne vuole fare uso ed incassa quindi il compenso per il proprio lavoro.

Questo, dunque e in linea di principio, è il meccanismo: “Vuoi usare la mia opera? Pagami X euro e la potrai usare, viceversa non te ne concedo l’uso!”.

Appare subito evidente che se l’autore gestisse da solo tale attività di concessione di autorizzazioni e negoziazione del compenso, dovrebbe passare tutta la propria giornata al telefono, a contrattare e concedere. Avrebbe poi difficoltà sia a incassare che a stabilire un prezzo sufficientemente elevato da potere vivere delle proprie creazioni, soprattutto agli inizi. Infine gli sarebbe impossibile monitorare il territorio per controllare se in qualche parte d’Italia (o del mondo!) vi siano utilizzazioni delle proprie opere non autorizzate.

Per questo motivo dalla fine del 1800 gli autori hanno cominciato a strutturarsi in società di gestione collettiva dei diritti d’autore (la SIAE è del 1882 e fu fondata da illustrissimi nomi della cultura del tempo): in tale modo essi potevano delegare ad una unica struttura questa attività di concessione degli usi delle opere, negoziazione del compenso dovuto per tale utilizzazione, raccolta del compenso dovuto agli autori (in linea di principio più alto che non nella gestione individuale) e suddivisione di quanto incassato tra gli autori (senza fare distinzioni in base alla notorietà dell’autore), oltre che per una migliore attività di controllo e “repressione” degli usi non autorizzati.

Essere iscritti ad una società di gestione collettiva non è affatto obbligatorio, in quanto l’autore può sempre gestire individualmente tali attività, ma è ben evidente come per determinati usi (quali le pubbliche esecuzioni) sia veramente difficile per l’autore tutelarsi direttamente ed in modo efficace.
La SIAE svolge la propria attività solo per gli autori che le abbiano conferito “mandato”, come gli autori italiani iscritti alla SIAE o gli autori delle altre società di gestione collettiva del mondo con le quali la SIAE abbia un rapporto di rappresentanza reciproca.

Facciamo un esempio? Poniamo che un locale di spettacolo voglia fare esibire dal vivo una cover band: l’organizzatore dovrà certamente ottenere l’autorizzazione preventiva (c.d. licenza) da parte degli autori dei brani che si eseguiranno. Nella maggior parte dei casi tali composizioni faranno parte del vastissimo repertorio rappresentato dalla SIAE e sarà quindi necessario per il locale ottenere una licenza per tale utilizzazione dalla SIAE stessa.

Il compenso incassato dalla SIAE, decurtato di una percentuale per il lavoro svolto dalla stessa (c.d. aggio), sarà destinato a remunerare gli autori delle opere effettivamente eseguite in quella occasione.

Il diritto d’autore raccolto attraverso la SIAE, quindi, non è una “tassa” (tassa = soldi che vanno allo Stato per mantenere i servizi pubblici), come spesso erroneamente dice chi non conosce il lavoro creativo, ma lo stipendio del creativo stesso! Questa è la principale, ma non unica, funzione di SIAE.

È consigliabile iscriversi alla SIAE come mandanti (non più come soci) e nel momento in cui le proprie composizioni musicali vengono utilizzate da altri.

Per esempio: suonate in concerti (piazze, teatri, locali di spettacolo) e non nei pub (intrattenimenti musicali) o stampate su CD la cui “bollinatura” è pagata da una casa discografica. Queste sono tipologie di utilizzazioni analitiche che generano compensi per l’autore e possono coprire la quota associativa SIAE. Diversamente, il rischio è di trovarsi a pagare “l’affitto di casa propria” o essere annualmente a debito con SIAE. Lo ricordiamo: per avere una prova di paternità, esistono anche altri metodi.

2013 © Avv. Andrea Marco Ricci – Presidente Note Legali
Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica
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