
Vorrei realizzare una compilation (gratuita) con artisti emergenti, a mero scopo promozionale. È possibile risparmiare sul costo dei bollini SIAE?
Per pubblicare una compilation composta da registrazioni fonografiche di artisti “emergenti” (diciamo autoprodotti, senza casa discografica), è necessaria una doppia autorizzazione.
Per quanto attiene all’uso del fonogramma, è necessario avere una autorizzazione scritta (c.d. liberatoria) da parte del produttore fonografico di ciascuna registrazione per avere il permesso di utilizzarla per il prodotto e per gli scopi che si desiderano.
Il produttore fonografico è, di fatto, chi ha pagato la registrazione. Nel caso di un artista che si è autoprodotto, è l’artista stesso.
Nel caso delle band che sostengono i costi di registrazione in parti uguali, il produttore fonografico finisce per essere la band stessa (con quote uguali tra i suoi componenti) e quindi è necessaria una liberatoria firmata dalla band.
Nel caso invece la band avesse un produttore fonografico esterno (una etichetta o un finanziatore), è necessaria l’autorizzazione della stessa.
Quanto invece alle autorizzazioni relative alla pubblicazione in forma fisica e al diritto d’autore, sarà comunque necessario ottenere dalla SIAE il contrassegno (c.d. Bollino), che è una misura anticontraffazione di tutela del mercato, dal costo assai ridotto (0,0181 € IVA esente per ciascuna copia omaggio).
Se nessuna delle opere musicali che fanno parte della compilation è stata scritta da autori o compositori iscritti alla SIAE o ad altra società estera di gestione collettiva, allora durante questa pratica, sarà necessario dimostrare alla SIAE di avere ricevuto direttamente dagli autori e dai compositori delle opere musicali l’autorizzazione alla pubblicazione, in forma scritta. Chiaramente, tali autori hanno diritto di trattare direttamente col produttore il valore di tale utilizzo, o, viste finalità, concedere l’uso delle proprie opere a titolo gratuito.
Qualora invece tra i brani selezionati ve ne fosse anche solo uno di autori o compositori iscritti o mandanti alla SIAE, ancorché l’opera non sia ancora stata depositata in SIAE, allora sarà necessario sottoscrivere con la SIAE una licenza per la riproduzione meccanica (DRM2), perché la SIAE è l’intermediario esclusivo per tale autore (non solo dei brani depositati!).
Non è possibile per l’autore o compositore iscritto o mandante alla SIAE, concedere direttamente, ancorché gratuitamente, l’uso delle proprie opere per determinate occasioni o finalità, come può essere una compilation promozionale: questo perché il mandato conferito alla SIAE è esclusivo e non prevede eccezioni (per la serie o con SIAE o senza SIAE).
Per tale ragione si consiglia di iscriversi o dare mandato alla SIAE solo quando vi è la prospettiva di un reale guadagno.
Volendo, sarebbe per l’autore iscritto o mandante SIAE, escludere dal mandato i diritti di riproduzione fonografica: questa limitazione del mandato, che si può fare all’atto di iscrizione o successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, con validità dal 1 gennaio dell’anno successivo, vale però in generale e non con riferimento alla singola produzione stampata.
In tale caso, quindi l’autore si gestirà da solo nella concessione del diritto di riprodurre e distribuire un’opera e nell’incasso dei proventi derivanti e potrà concedere direttamente a chi fa la compilation l’uso di tali opere anche gratuitamente.
2014 © Andrea Marco Ricci
Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica
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