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Scuola di musica e licenza di pubblica esecuzione SIAE

Scuola di musica e licenza di pubblica esecuzione SIAE
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È possibile per una scuola di musica o danza tenere un saggio di fine anno, all’esterno dei propri locali, senza pagare la licenza di pubblica esecuzione alla SIAE per le musiche suonate?

Scuola di musica e licenza di pubblica esecuzione SIAE

La legge italiana del diritto d’autore (l. 633 del 1941) all’art. 15 prevede il diritto di pubblica esecuzione dell’opera musicale, cioè di sua esecuzione in pubblico (ad es. suonandola dal vivo o diffondendo una sua registrazione). Questo diritto comporta sempre la necessaria, preventiva autorizzazione degli aventi diritto e il pagamento del diritto d’autore (anche tramite la SIAE, se gli autori vi sono iscritti).

Il comma 2 dell’art. 15 prevede un’eccezione a quanto sopra: non si considera pubblica (quindi non è dovuta l’autorizzazione né il pagamento dei diritti d’autore) un’esecuzione se avviene:

  1. “entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero”;
  2. inoltre “purchè non effettuata a scopo di lucro”.

Ora, precisare l’eccezione appena detta, nell’ambito di un saggio scolastico, a volte non è facile. Possiamo con certezza escludere che il saggio possa prevedere parenti, amici di allievi o insegnanti, oppure altri terzi: dovranno presenziare solo allievi ed insegnanti. Di certo, non si potrà far pagare alcun biglietto ai presenti.

Tutto il resto invece è incerto, interpretato diversamente dalla giurisprudenza. Ad es. secondo alcuni l’assenza di scopo di lucro sarebbe da intendere solo per il saggio e non in merito all’attività di insegnamento generale, secondo altri invece lo sarebbe anche per la seconda. Quanto al concetto di scuola, anche qui è dubbio se debba intendersi restrittivamente solo il locale ove si tengono le lezioni o se possa comprendervi anche un luogo preso ad es. in locazione per tenervi il saggio, come un teatro.

Non da ultimo, la SIAE applica un’interpretazione in genere restrittiva della norma, per cui nel dubbio è sempre preferibile rivolgersi ai loro sportelli, per apprendere come sia meglio muoversi.

Va anche menzionato, senza poter approfondire in questa sede, che secondo diversi giuristi l’art. 15 comma 2 sarebbe addirittura stato implicitamente abrogato da norme successive, per cui non sarebbe più in vigore.

In definitiva, l’unico modo certo per tenere un saggio scolastico senza dover nulla agli autori delle opere musicali suonate sarà quello di eseguire esclusivamente musiche di autori non iscritti a SIAE o altra società di gestione collettiva, purché rilascino permesso scritto gratuito a favore della scuola.

2014 © Andrea Michinelli
Note Legali – Associazione Italiana per lo studio e l’insegnamento del diritto della musica
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